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Provvedimento 31 gennaio 2002

 

Garante per la Protezione dei Dati Personali - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni. (Autorizzazione n. 3/2002).

 

(Pubblicato su GU n. 83 del 9-4-2002- Suppl. Ordinario n.70)

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  In  data  odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente,   del  prof. Giuseppe  Santaniello,  vicepresidente,  del prof. Gaetano  Rasi  e  del  dott. Mauro  Paissan,  componenti  e del

dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

  Visto  l'art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua i dati personali "sensibili";

  Visto,   in   particolare,   l'art.   22,   commi  1-bis  e  1-ter, rispettivamente   introdotti   dall'art.  5,  comma  1,  del  decreto legislativo   n.   135/1999  e  dall'art.  8  comma  1,  del  decreto legislativo n. 467/2001;

  Visto  altresi' l'art. 22, comma 4, della citata legge n. 675/1996, come  modificato  dal  decreto legislativo n. 467/2001, e considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i  dati  sensibili  solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati;

  Considerato  che  il  trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, legge n. 675/1996);

  Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori da parte di numerosi titolari del trattamento;

  Ritenuto  opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di   quelle   in   scadenza   il  31 gennaio  2002,  armonizzando  le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;

  Ritenuto  opportuno che anche tali nuove autorizzazioni provvisorie siano  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'art. 14 del decreto del Presidente  della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in relazione alla prevista  emanazione  del  testo  unico della normativa in materia di protezione  dei  dati personali, in attuazione della legge n. 127 del 2001;

  Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di alcuni principi  volti  a  ridurr al minimo i rischi di danno o di pericolo che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone;

  Considerato  che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili e'  effettuato  da  enti  ed  organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni,  per  la  realizzazione  di scopi determinati e legittimi individuati  dall'atto  costitutivo,  dallo statuto o da un contratto collettivo;

  Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996;

  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza adottato  con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

  Visto  l'art.  14  del  decreto  de  Presidente  della  Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

  Visti gli atti d'ufficio;

  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

  Relatore il dott. Mauro Paissan;

 

                              Autorizza

 

il  trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge  n.  675/1996 da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri  organismi  di  tipo  associativo,  alle  condizioni di seguito indicate.

 

       1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.

 

  La presente autorizzazione e' rilasciata:

    a) alle  associazioni  anche  non  riconosciute,  ivi comprese le confessioni religiose e le comunita' religiose, salvo quanto previsto dall'art.  22, comma 1-bis, come introdotto dall'art. 5, comma 1, del

decreto legislativo n. 135/1999, i partiti e i movimenti politici, le associazioni   e   le   organizzazioni  sindacali,  i  patronati,  le associazioni  di  categoria,  le  organizzazioni  assistenziali  o di volontariato,  nonche'  le  federazioni  e confederazioni nelle quali tali  soggetti  sono  riuniti  in  conformita',  ove  esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;

    b) alle  fondazioni,  ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od  organismo  senza  scopo  di  lucro, dotati o meno di personalita' giuridica,  ivi  comprese le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus);

    c) alle  cooperative sociali e alle societa' di mutuo soccorso di cui,  rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818.

  L'autorizzazione  e'  rilasciata  altresi' agli istituti scolastici anche  di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati idonei  a  rivelare  le  convinzioni  religiose  e  per le operazioni strettamente  necessarie per l'applicazione dell'art. 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

  L'autorizzazione  e'  rilasciata  per  il  perseguimento  di  scopi determinati  e  legittimi  individuati  dall'atto  costitutivo, dallo statuto  o  dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per  il  perseguimento  di finalita' culturali, religiose, politiche, sindacali,  sportive  o  agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione    anche    con   riguardo   alla   liberta'   di   scelta dell'insegnamento  religioso,  di formazione, di ricerca scientifica, di  patrocinio,  di  tutela  dell'ambiente  e  delle cose d'interesse artistico  e  storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonche' di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.

  La  presente autorizzazione e' rilasciata, altresi', per far valere o   difendere  un  diritto  anche  da  parte  di  un  terzo  in  sede giudiziaria,  nonche'  in  sede  amministrativa  o nelle procedure di arbitrato  e  di  conciliazione  nei  casi  previsti  dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreche'  il  diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello  dell'interessato  quando  i  dati  siano idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la  vita  sessuale,  e  i  dati  siano trattati esclusivamente  per  tale  finalita'  e  per  il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento.

  La  presente  autorizzazione  e' rilasciata inoltre per l'esercizio del  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.   Per  i  fini  predetti,  il  trattamento  dei  dati  sensibili puo' riguardare  anche  la  tenuta  di  registri e scritture contabili, di elenchi,  di  indirizzari  e  di  altri  documenti  necessari  per la gestione  amministrativa  dell'associazione,  della  fondazione,  del comitato  o  del  diverso  organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

  Qualora  i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di persone  giuridiche  o  di  altri  organismi  con  scopo di lucro per perseguire  le  predette  finalita',  ovvero  richiedano  ad  essi la fornitura  di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione e' rilasciata anche ai medesimi organismi e persone giuridiche.

  I soggetti di cui alle lettere a), b) e c), possono comunicare alle persone  giuridiche  e agli organismi con scopo di lucro, titolari di un   autonomo   trattamento,   i  soli  dati  sensibili  strettamente indispensabili  per  le  attivita' di effettivo ausilio alle predette finalita',   con   particolare  riferimento  alle  generalita'  degli

interessati  e  ad  indirizzari,  sulla  base  di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalita' del successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. La dichiarazione  scritta  di consenso degli interessati deve porre tale circostanza  in  particolare  evidenza,  e  deve  recare  la  precisa menzione  dei  titolari  del  trattamento  e  delle finalita' da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre  a quanto previsto nei punti 3) e 5) in tema di pertinenza e di non  eccedenza dei dati, possono trattare i dati cosi' acquisiti solo per  scopi  di  ausilio  alle  finalita'  predette,  ovvero per scopi amministrativi e contabili.

 

           2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

 

  Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:

    a) agli  associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui al punto 1), ai relativi familiari e conviventi;

    b) agli  aderenti,  ai  sostenitori  o sottoscrittori, nonche' ai soggetti  che  presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno  contatti  regolari  con  l'associazione,  la  fondazione  o il

diverso organismo;

    c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;

    d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attivita' o dei  servizi  prestati  dall'associazione  o  dal  diverso organismo, limitatamente  ai  soggetti  individuabili  in  base  allo  statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti;

    e) agli  studenti  iscritti  o  che  hanno  presentato domanda di iscrizione  agli  istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potesta';

    f) ai   lavoratori   dipendenti   degli  associati  e  dei  soci, limitatamente  ai  dati  idonei  a  rivelare  l'adesione a sindacati, associazioni   od   organizzazioni   a  carattere  sindacale  e  alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.

 

            3) Categorie di dati oggetto di trattamento.

 

  L'autorizzazione  non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute  e  la  vita  sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2002.

  Il  trattamento  puo' avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui  all'art.  22,  comma  1,  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, idonei  a  rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le convinzioni religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere, le opinioni politiche, l'adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni od organizzazioni a

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

  Il   trattamento   puo'   riguardare   i   dati   e  le  operazioni indispensabili  per  perseguire  le  finalita'  di cui al punto 1) o, comunque,  per  adempiere  ad  obblighi  derivanti dalla legge, dalla normativa  comunitaria,  dai  regolamenti o dai contratti collettivi, che  non  possano  essere  perseguite  o  adempiuti,  caso  per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

  A  tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  deve  essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati  rispetto  ai  predetti obblighi e finalita', in particolare per quanto  riguarda  i  dati  che  rivelano  le  opinioni  e  le  intime convinzioni, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di  propria  iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano  eccedenti  o  non  pertinenti  o non necessari non possono essere  utilizzati,  salvo  per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

 

                    4) Modalita' di trattamento.

 

  Fermi  restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente  con  logiche  e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente  correlate alle finalita', agli scopi e agli obblighi di cui al punto 1).

  I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

  Restano   fermi  gli  obblighi  di  informare  l'interessato  e  di acquisirne  il consenso scritto nei casi previsti dagli articoli 10 e 22  della  legge n. 675/1996, come modificati dal decreto legislativo n. 467/2001.

 

                     5) Conservazione dei dati.

 

  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1, lettera e),  della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere conservati  per  un  periodo  non  superiore  a quello necessario per perseguire  le  finalita'  e gli scopi di cui al punto 1), ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati.

  Le  verifiche  di  cui  al  punto  3)  devono  riguardare  anche la pertinenza  e la non eccedenza dei dati rispetto all'attivita' svolta dall'interessato  o  al  rapporto  che intercorre tra l'interessato e l'associazione,  la  fondazione,  il comitato o il diverso organismo, tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto  all'interessato  e  la  posizione  di  quest'ultimo rispetto all'associazione,   alla   fondazione,   al  comitato  o  al  diverso organismo.

 

               6) Comunicazione e diffusione dei dati.

 

  I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati,  e  ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalita', agli scopi e agli  obblighi  di  cui  al  punto  1)  e  tenendo  presenti le altre prescrizioni sopraindicate.

 

                   7) Richieste di autorizzazione.

 

  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita', qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento, devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento

medesimo.

  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle prescrizioni   del   presente   provvedimento,   salvo  che  il  loro accoglimento  sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da    situazioni   eccezionali   non   considerate   nella   presente autorizzazione.

 

                          8) Norme finali.

 

  Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme  di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali.   Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e in  particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993,  n.  122,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,  n.  205,  in  materia  di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.

 

          9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

 

  La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 febbraio 2002 fino al 30 giugno 2003.

  Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il  trattamento non sia gia' conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 3/2000, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 31 maggio 2002.

  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 31 gennaio 2002

 

Il presidente

Rodota'

 

Il relatore

Paissan

 

Il segretario generale

Buttarelli